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CHI SIAMO - REGOLAMENTO
REGOLAMENTO FINANZIARIO
Il Regolamento Finanziario rappresenta lo strumento che inquadra e definisce le aree di attività dirette ed indirette della Incoop, disciplina l’operatività finanziaria nelle varie forme tecniche e ne fissa i limiti qualitativi e quantitativi, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali come previsto all’art. 3 dello Statuto Sociale.
Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale l’approvazione e la modificazione del Regolamento sono di competenza dell’Assemblea dei Soci.

L’attività della Incoop si esplica direttamente o tramite società consociate aventi specifica operatività nelle seguenti aree:

Gestione di convenzioni di interesse generale delle aziende associate con Istituti bancari di credito.
Gestione di operazioni finanziarie inerenti la tesoreria aziendale.
Gestione di operazioni di finanziamento e di deposito a breve (entro 18 mesi) ed a medio termine (entro 60mesi).
Gestione di operazioni finanziarie a medio e lungo termine, agevolate e non, con istituti specializzati.
Concessione di garanzie per conto degli associati.
Gestione di servizi finanziari, sia in forma diretta che indiretta, inerenti problematiche aziendali specifiche.
Anticipazioni su aumenti di Capitale Sociale.
Operazioni per nuovi enti.

Per quanto concerne i vincoli qualitativi e quantitativi dell’attività diretta e, quindi, con riferimento alle operazioni a rischio, l’apposito regolamento fissa i parametri opportuni in termini di concentrazione di rischio e di rapporto tra i mezzi propri e l’esposizione complessiva della Incoop stessa.

Gestione di convenzioni con Istituti di credito

La Incoop provvede alla contrattazione del credito con gli Istituti bancari aventi una caratterizzazione locale.
Le convenzioni, all’uopo stipulate, tendono a regolamentare e dare trasparenza ai rapporti intrattenuti dagli associati con gli Istituti di credito.
In particolare la disponibilità alla concessione di linee di credito e l’applicazione di condizioni primarie sui rapporti intrattenuti risultano gli elementi di maggior rilievo delle convenzioni.

Gestione di operazioni finanziarie inerenti la tesoreria aziendale

La gestione della tesoreria aziendale è data dall’attuazione di una pluralità di operazioni inerenti i flussi finanziari in entrata ed in uscita.
La razionalizzazione dei flussi e l’ottimizzazione del costo/rendimento dei mezzi finanziari utilizzati/generati rappresentano un obiettivo perseguibile con strumenti tecnici, forme finanziarie e servizi gestionali che, pur nelle loro singole specificità, sono riconducibili ad una tecnica gestionale unitaria.

Nello specifico si possono individuare tre settori di operatività:
1) Servizio di gestione delle operazioni sottostanti ai flussi finanziari;
2) Servizio di gestione dei flussi finanziari;
3) Servizio di gestione delle esigenze/eccedenze finanziarie.
1) Servizio di gestione delle operazioni sottostanti ai flussi finanziari

In questo ambito si evidenziano, in particolare, le operazioni a carattere commerciale quali acquisti e vendite di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e servizi che producono fatturazione e generano incassi e pagamenti a scadenza più o meno ravvicinata.

I servizi in questo settore sono:
- informazioni commerciali su clienti e fornitori;
- gestione dell’incasso e del pagamento;
- garanzia sul credito.

La Incoop opera direttamente nei rapporti tra le aziende associate mediante il servizio di Compensazione Finanziaria.

2) Servizio di gestione dei flussi finanziari

In questo ambito si possono ricondurre tutte le movimentazioni finanziarie dell’azienda: le diseconomie, gli oneri accessori, le perdite di valuta che caratterizzano la generalità delle gestioni dei flussi finanziari possono essere ridotte in modo sostanziale.
Una razionale gestione dei flussi non significa soltanto recupero di oneri ma quasi sempre un miglioramento del livello di liquidità aziendale o una riduzione degli utilizzi di mezzi onerosi.
L’utilizzo dei servizi di Compensazione Finanziaria e di Factoring permettono di dare vita ad un flusso finanziario concentrato in Incoop che riduce al minimo lo spostamento fisico di mezzi monetari.
A ciò si affianca il servizio di stanza di compensazione di Incoop nei rapporti finanziari fra le associate e nei confronti degli Istituti bancari permettendo alle associate gli spostamenti finanziari più adeguati con i minori costi.
La possibilità di conoscere le entrate e le uscite finanziarie future in un conto accentrato permette la programmazione tempestiva delle esigenze-eccedenze finanziarie.

3) Servizio di gestione delle esigenze-eccedenze finanziarie

I supporti finanziari alla gestione della tesoreria aziendale possono essere identificati in una vasta gamma di finanziamenti e di impieghi di liquidità.

FINANZIAMENTI

1) Sconto di effetti commerciali.
- Scadenza massima 12 mesi.
- Gli affidamenti potranno essere rotativi o specifici per singole operazioni.

2) Anticipo di effetti commerciali sbf - valuta maturata.
- Scadenza massima 60 mesi.
- Gli affidamenti potranno essere rotativi o specifici per singole operazioni.
- La percentuale di anticipazione terrà conto della scadenza degli effetti.

3) Anticipi in c/Compensazione Finanziaria.
- La scadenza dei crediti non dovrà eccedere di norma i 6 mesi.
- Gli affidamenti potranno essere rotativi o specifici per singole operazioni.
- La percentuale di anticipazione terrà conto della scadenza dei crediti.
4) Affidamenti di tesoreria.

5) Anticipi su fatture.
- La scadenza delle fatture non dovrà eccedere di norma i 6 mesi.
- Gli affidamenti potranno essere rotativi o specifici per singole operazioni.
- La percentuale di anticipazione sarà di norma pari all’80% del credito.

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

1) Depositi a vista in c/c.

2) Depositi vincolati a brevissima scadenza (max 75 gg.)

3) Investimenti in altre forme di mercato monetario (ad es. Accettazioni Bancarie, Polizze di Credito Commerciale).

Gestione di operazioni di finanziamento e di deposito a breve (entro 18 mesi) ed a medio termine (entro 60 mesi).

In questo ambito si collegano tutte le operazioni finanziarie che per loro natura non sono riconducibili alla gestione di tesoreria aziendale.

DEPOSITI

La Incoop può raccogliere depositi dai propri soci in forma vincolata ed a scadenza fissa. La durata massima di tali depositi sarà di 60 mesi e quella minima di 3 mesi.
I depositi potranno, in linea di massima, essere remunerati a tasso fisso oppure a tasso variabile, correlati a specifiche operazioni di investimento, indicizzati a valuta estera o a indici e parametri di natura finanziaria o di altro tipo.
I depositi potranno essere costituiti a garanzia della Incoop, dalle cooperative depositanti per operazioni di finanziamento effettuate dalla Incoop a favore del depositante stesso o di terzi.

FINANZIAMENTI

Le operazioni dirette di finanziamento della Incoop rientranti in questa area si possono suddividere in tre gruppi:

a) Operazioni di anticipazione di incassi futuri non derivanti da ragioni di credito e non prefissati nella scadenza.
b) Operazioni di finanziamento del circolante aziendale.
c) Operazioni di finanziamento, anche integrativo, di investimenti.


a) Operazioni di anticipazione di incassi futuri non derivanti da ragioni di credito e non prefissati nella scadenza

Rientrano in questo ambito le operazioni di anticipazione di flussi finanziari interni determinati nell’ammontare ma che non insorgono da ragioni di credito.
In particolare potranno essere anticipati:
- Contributi di Enti Pubblici;
- Mutui concessi o in via di concessione da Istituti Speciali o da altre Istituzioni;
- Contratti di fornitura di merci o di somministrazione di servizi.
Le anticipazioni saranno assistite da delega irrevocabile all’incasso o da garanzia equipollente.
La percentuale di anticipazione verrà fissata di volta in volta tenendo conto della presumibile durata dell’operazione.
Eventuali garanzie collaterali saranno fissate di volta in volta.

b) Operazioni di finanziamento del circolante aziendale

Rientrano in questo ambito le operazioni di finanziamento generico all’attività aziendale derivanti da esigenze di carattere stagionale o dalla opportunità di consolidamento nel medio termine di fonti finanziarie a breve.
Le operazioni di questo tipo potranno essere attivate anche in pool con altri istituti ed avranno la forma tecnica più adeguata.

c) Operazioni di finanziamento, anche integrativo, di investimenti

Rientrano in questo ambito le operazioni di investimento in beni mobili, attrezzature, macchinari occorrenti al processo produttivo dell’azienda finanziata.
I finanziamenti potranno essere integrativi a mutui, agevolati e non, concessi da istituti all’uopo preposti.
A garanzia dei finanziamenti potranno essere costituiti privilegi ed ipoteche sui beni aziendali.

Gestione di operazioni finanziarie a medio e lungo termine, agevolate e non, con istituti specializzati

Incoop, nell’ambito della complessiva attività finanziaria nei confronti delle proprie associate, provvede alla gestione di operazioni finanziarie a medio-lungo termine, in euro ed in valuta, a tassi agevolati ed ordinari.
Incoop, in forza di convenzioni appositamente stipulate, fornisce la propria consulenza ed assistenza provvedendo ad informare e ad aggiornare gli associati sulla operatività degli Istituti.
Incoop cura, inoltre l’istruttoria delle pratiche, la loro presentazione seguendone l’iter presso l’Istituto prescelto fino alla deliberazione e conseguente stipula ed erogazione.
Incoop può prestare garanzie sussidiarie a supporto delle operazioni presentate ed effettuare il prefinanziamento dei mutui richiesti; può inoltre prestare la propria assistenza sia in fase di incasso del mutuo che per il pagamento delle rate di ammortamento.

Gestione di servizi finanziari, sia in forma diretta che indiretta, inerenti problematiche aziendali specifiche
L’area dei servizi finanziari inerenti problemi aziendali particolari è molto ampia ed il continuo processo di innovazione in atto produce nuove soluzioni e nuovi prodotti in cui Incoop opera sia direttamente che indirettamente.
Le aree di più rilevante interesse si possono così identificare:
a) Organizzazione di operazioni di finanziamento in pool;
b) Consulenza e assistenza nelle operazioni finanziarie per l’acquisizione e la costituzione di aziende.

a) Organizzazione di operazioni di finanziamento in pool;
Incoop organizza, curandone tutti gli aspetti contrattuali ed operativi, ogni tipo di operazione finanziaria in pool con Istituti bancari e finanziari. La Incoop oltre a curare l’organizzazione partecipa, in genere, con una propria quota di finanziamento. Gli associati rilasciano a Incoop, previa decisione degli organi, il mandato all’organizzazione e coordinamento dell’operazione.

b) Consulenza e assistenza nelle operazioni finanziarie per l’acquisizione e la costituzione di aziende.
Per quanto riguarda il settore delle acquisizioni e della costituzione di aziende, Incoop si attiva, apportando la propria specifica competenza, nella definizione, organizzazione ed eventuale partecipazione al finanziamento delle nuove attività.

Anticipazioni su aumenti di Capitale Sociale a Società Cooperative

Il processo di capitalizzazione delle imprese cooperative assume sempre più una valenza strategica ed essenziale per lo sviluppo aziendale. Incoop, al fine di accentuare tale processo, opera sia direttamente che indirettamente nei confronti delle associate.
Incoop presta la propria assistenza alle associate per le pratiche di finanziamento a tale titolo nei confronti di istituti speciali e/o di enti pubblici preposti. A tale fine Incoop può stipulare apposite convenzioni a valere su leggi nazionali, regionali e su stanziamenti di altri enti aventi per oggetto il finanziamento agevolato delle operazioni di aumento di Capitale Sociale.
Incoop inoltre effettua operazioni di finanziamento in relazione agli aumenti di Capitale Sociale deliberati e sottoscritti dai soci.
Le operazioni, che avranno una durata massima di 60 mesi, saranno riferite alla sottoscrizione dei soci e avranno piani di rimborso corrispondenti ai piani di versamento deliberati dagli organi sociali dell’associata. Potranno essere oggetto di finanziamento anche i crediti di lavoro apportati in c/Capitale Sociale da lavoratori soci di nuove cooperative vantati dagli stessi nei confronti di procedure concorsuali.

Operazioni per nuovi enti

Alle cooperative socie di nuova costituzione nei primi tre anni di vita (se ubicate in pianura) e cinque anni (se ubicate in montagna) e/o alle iniziative imprenditoriali con contenuti innovativi o di salvaguardia occupazionale promosse da cooperative che non si trovano nelle condizioni di cui sopra potranno essere concessi finanziamenti in c/c il cui importo non superi i € 30.000 (euro trentamila) e il cui importo globale non oltrepassi il 50% del fondo di promozione e sviluppo. L’importo del finanziamento a questo titolo non potrà comunque superare l’ammontare di una volta e mezzo il Capitale Sociale sottoscritto dai Soci della cooperativa richiedente.

Prestiti ai dipendenti
Ai sensi della deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della relativa Circolare di attuazione della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, ai dipendenti è concessa la facoltà di richiedere prestiti alla Incoop per un importo massimo non eccedente il T.F.R. maturato, per una durata massima di mesi 36 e rimborsabile attraverso trattenute mensili sulla retribuzione da effettuarsi a cura della Incoop con esclusione delle mensilità aggiuntive. Il tasso di interesse verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione con validità sui prestiti concessi dall'1/1 al 31/12 di ogni anno e rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata del prestito.

REGOLAMENTO DEI RISCHI PATRIMONIALI E FINANZIARI

L’attività finanziaria della Incoop presuppone l’assunzione di rischi di natura patrimoniale e finanziaria diversificati in relazione alle tipologie degli investimenti.
Nello specifico si possono identificare quattro aree di investimento:
- Partecipazioni;
- Azioni ed obbligazioni convertibili;
- Titoli di Stato ed assimilati, obbligazioni di Istituti di Credito Speciale;
- Operazioni di finanziamento ai soci, compresi i titoli obbligazionari.

Per quanto riguarda le prime tre aree di investimento l’entità dello stesso verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento ai soci, con esclusione degli impieghi alle Società controllate, vengono considerati due vincoli di impiego e conseguente esposizione di rischio della Incoop e precisamente:

1) Affidamenti complessivi della Incoop;
2) Affidamenti per singolo associato o per gruppo aziendale.

AFFIDAMENTI PER CASSA E FIRMA CONCESSI AI SOCI TRAMITE SOCIETA’
CONTROLLATE DALLA INCOOP

Gli affidamenti concessi da Società controllate dalla Incoop ai Soci della Incoop stessa sono equiparati a tutti gli effetti agli affidamenti concessi direttamente.

1) AFFIDAMENTI COMPLESSIVI DELLA INCOOP

Elemento fondamentale di una corretta ed equilibrata attività della Incoop è il rapporto tra gli affidamenti per cassa e firma, con i conseguenti rischi, ed il patrimonio netto:

1.1 Affidamenti per cassa e firma:

Si intendono tutte le operazioni effettuate dalla Incoop e dalle Controllate nei confronti degli associati nei limiti dell’importo deliberato. Sono escluse dal computo le operazioni assistite da garanzie solidali bancarie, da costituzione in pegno di titoli di Stato ed assimilati e da denaro nel limite dell’importo garantito.

1.2 Patrimonio netto:

Si intende per patrimonio netto il risultato della somma algebrica delle seguenti voci contabili:

Capitale Sociale sottoscritto +
Riserva legale +
Riserva indivisibile +
Altre riserve +
Fondi rischi di varia natura tassati e non +
Perdite da ammortizzare -
La rilevazione avverrà dopo l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e quindi ricomprendendo le assegnazioni dell’utile non destinato a remunerazione del Capitale Sociale.
Il parametro così determinato avrà validità per l’anno solare successivo.

1.3 Affidamenti complessivi:

Gli affidamenti di cui al precedente punto 1.1 dovranno essere contenuti in un ammontare non superiore a 8 volte il patrimonio netto della Incoop di cui al precedente punto 1.2. Gli affidamenti di firma e le garanzie concesse in forma di pegno su titoli, liquidità o altro agli associati dovranno essere contenuti in otto volte il patrimonio netto della Incoop Scarl determinato con le modalità del precedente art. 2.

2) AFFIDAMENTI PER SINGOLO ASSOCIATO O PER GRUPPO AZIENDALE

La concentrazione del rischio è una delle caratteristiche più rilevanti dell’attività della Incoop: infatti la limitazione degli affidamenti ai soli soci restringe il “mercato” in termini qualitativi (settori produttivi - aree territoriali).

Particolare rilievo assume quindi la regolamentazione dei limiti di affidamento in singole aziende o gruppi di aziende.
Si possono evidenziare diverse situazioni:
1) Società singola;
2) Società con controllate e/o collegate;
3) Società con partecipazione in Raggruppamenti di Impresa e Società Consortili.

2.1 Società singola

Gli affidamenti per cassa e firma, come indicati al punto 1.1) non potranno eccedere il 25% dell’ammontare di cui al punto 1.3). Gli affidamenti per firma non dovranno comunque superare l’1% dell’ammontare di cui al punto 1.3).

2.2 Società con controllate e/o collegate

In questo caso si identificherà il “Gruppo di impresa”. Gli affidamenti globali non potranno eccedere il 35% dell’ammontare di cui al punto 1.3). Gli affidamenti per firma non dovranno comunque superare l’1,5% dell’ammontare di cui al punto 1.3).

2.3 Società con partecipazione in Raggruppamenti di Impresa e Società Consortili

In questo caso si farà riferimento alla Società partecipante al raggruppamento o alla Società Consortile. Gli affidamenti nelle partecipate verranno considerati in percentuale alla quota detenuta e la loro sommatoria con gli impieghi a favore della partecipante dovrà rientrare nei limiti di cui al precedente punto 2.2.

2.4 Affidamenti per cassa società singola

In ogni caso l’affidamento per cassa di cui al punto 2.1 non potrà eccedere la somma di cui alla riserva indivisibile ex legge 904 maggiorata dell’utile d’esercizio destinato a riserva, oltre al capitale sociale sottoscritto della Incoop.
Il Consiglio di Amministrazione, in casi eccezionali ed in presenza di piani di ristrutturazione, rilancio e riorganizzazione approvati dalle Assemblee delle società richiedenti, può derogare fino al raggiungimento di una somma complessiva pari ad un massimo di 2 volte l'importo di cui sopra definendo le necessarie coperture da richiedere al socio.


REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE

IMPROPRIO CON I SOCI


Art. 1

Il Socio, all’atto dell’apertura del conto corrente di corrispondenza, è tenuto a depositare le firme delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Incoop, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate e la loro qualifica.
Le revoche e le modifiche delle facoltà e le cessazioni di cariche non saranno opponibili alla Incoop finchè questo non abbia ricevuto le relative comunicazioni a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere ai conseguenti aggiornamenti.

Art. 2

L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Incoop, saranno fatti al Socio con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto dell’apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 3

Tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Socio, gli saranno accreditati in c/c.
L’importo degli assegni bancari, degli assegni circolari, dei vaglia e ogni altro titolo di credito similare è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Incoop ne abbia l’incasso.
La valuta applicata agli accrediti determina unicamente la decorrenza degli interessi e non la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Incoop consentisse al Socio di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l’incasso, ciò non comporterà analoghe concessioni per il futuro.
In caso di mancato incasso, la Incoop si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 C.C., nonchè la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.

Art. 4

Non sarà dato corso a prelievi di importi superiori al saldo disponibile del conto.

Art. 5

Il tasso di interesse da corrispondersi ai Soci verrà fissato dagli Organi della Incoop a ciò preposti in relazione all’andamento del mercato monetario ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6

La Incoop comunicherà ai Soci le variazioni del tasso di interesse con relativa data di decorrenza.

Art. 7
La capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi è trimestrale. La capitalizzazione stessa avrà valuta il primo giorno di ogni trimestre successivo.
Gli interessi sia attivi che passivi saranno calcolati considerando l’anno di 365 giorni.
Art. 8

I versamenti ed i prelevamenti in c/c devono essere preavvertiti con almeno 24 ore di anticipo sulla valuta richiesta e vanno in seguito confermati a mezzo telefax o lettera firmata dalle persone autorizzate (come da art. 1 del pres. regolamento).

Art. 9

Entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre la Incoop comunicherà agli enti associati il saldo capitale risultante alla fine del trimestre considerato e l’importo degli interessi maturati.
Trascorsi 40 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l’inoltro) dalla data dell’invio degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Incoop per iscritto un reclamo specificato, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Socio con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, il Socio deve proporre l’impugnazione, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dall’invio degli estratti conto; la Incoop può ripetere quanto dovutogli per le stesse causali e per indebiti entro il termine di prescrizione ordinaria.
I libri e le scritture contabili della Incoop fanno piena prova nei confronti dei Soci.

Art. 10

La modifica alle norme e condizioni tutte che regolano i rapporti di conto corrente è deliberata dagli organi della Incoop a ciò preposti.
Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Incoop mediante invio, all’ultimo indirizzo indicato dal Socio, dei Regolamenti appositamente aggiornati.
Le nuove norme e condizioni entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella delibera di modifica.

Art. 11

Le comunicazioni e gli ordini del Socio hanno corso a suo rischio, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo sia nella comunicazione stessa che nella successiva trasmissione.
La Incoop non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Incoop.

Art. 12

Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Incoop per conto del Socio dovranno essere fatti dallo stesso appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma.
Trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione della lettera o del telegramma di reclamo, l’operato della Incoop si intenderà approvato.

Art. 13

E’ in facoltà della Incoop di assumere o meno gli incarichi del Socio.
In assenza di istruzioni particolari del Socio, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla Incoop in relazione alle procedure utilizzate nell’ambito della propria organizzazione.
Col valersi dei servizi della Incoop si intendono senz’altro accettate dal Socio le norme e le condizioni da esso stabilite per singoli servizi (come incasso effetti, incasso cedole e titoli estratti, custodia o amministrazione titoli, compensazione finanziaria).

Art. 14

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Socio e la Incoop in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è esclusivamente quello nella cui giurisdizione trovasi la sede della Incoop.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti e all’uso della presente sono a carico del Socio.

Art. 15

Quando esistono tra la Incoop e il Socio più rapporti, di qualsiasi genere o natura, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
La Incoop ha diritto di valersi della compensazione ancorchè i crediti non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione la Incoop darà prontamente comunicazione al Socio.

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