AFFIDAMENTI PER CASSA E FIRMA
CONCESSI AI SOCI TRAMITE SOCIETA’
CONTROLLATE DALLA INCOOP Gli affidamenti concessi da
Società controllate dalla Incoop ai Soci della Incoop
stessa sono equiparati a tutti gli effetti agli affidamenti
concessi direttamente.
1) AFFIDAMENTI COMPLESSIVI DELLA INCOOP
Elemento fondamentale di una corretta ed equilibrata attività
della Incoop è il rapporto tra gli affidamenti per cassa
e firma, con i conseguenti rischi, ed il patrimonio netto:
1.1 Affidamenti per cassa e firma:
Si intendono tutte le operazioni effettuate dalla Incoop e
dalle Controllate nei confronti degli associati nei limiti dell’importo
deliberato. Sono escluse dal computo le operazioni assistite
da garanzie solidali bancarie, da costituzione in pegno di titoli
di Stato ed assimilati e da denaro nel limite dell’importo
garantito.
1.2 Patrimonio netto:
Si intende per patrimonio netto il risultato della somma algebrica
delle seguenti voci contabili:
Capitale Sociale sottoscritto +
Riserva legale +
Riserva indivisibile +
Altre riserve +
Fondi rischi di varia natura tassati e non +
Perdite da ammortizzare -
La rilevazione avverrà dopo l’approvazione del
bilancio da parte dell’assemblea e quindi ricomprendendo
le assegnazioni dell’utile non destinato a remunerazione
del Capitale Sociale.
Il parametro così determinato avrà validità
per l’anno solare successivo.
1.3 Affidamenti complessivi:
Gli affidamenti di cui al precedente punto 1.1 dovranno essere
contenuti in un ammontare non superiore a 8 volte il patrimonio
netto della Incoop di cui al precedente punto 1.2. Gli affidamenti
di firma e le garanzie concesse in forma di pegno su titoli,
liquidità o altro agli associati dovranno essere contenuti
in otto volte il patrimonio netto della Incoop Scarl determinato
con le modalità del precedente art. 2.
2) AFFIDAMENTI PER SINGOLO ASSOCIATO O PER GRUPPO AZIENDALE
La concentrazione del rischio è una delle caratteristiche
più rilevanti dell’attività della Incoop:
infatti la limitazione degli affidamenti ai soli soci restringe
il “mercato” in termini qualitativi (settori produttivi
- aree territoriali).
Particolare rilievo assume quindi la regolamentazione dei limiti
di affidamento in singole aziende o gruppi di aziende.
Si possono evidenziare diverse situazioni:
1) Società singola;
2) Società con controllate e/o collegate;
3) Società con partecipazione in Raggruppamenti di Impresa
e Società Consortili.
2.1 Società singola
Gli affidamenti per cassa e firma, come indicati al punto 1.1)
non potranno eccedere il 25% dell’ammontare di cui al
punto 1.3). Gli affidamenti per firma non dovranno comunque
superare l’1% dell’ammontare di cui al punto 1.3).
2.2 Società con controllate e/o collegate
In questo caso si identificherà il “Gruppo di
impresa”. Gli affidamenti globali non potranno eccedere
il 35% dell’ammontare di cui al punto 1.3). Gli affidamenti
per firma non dovranno comunque superare l’1,5% dell’ammontare
di cui al punto 1.3).
2.3 Società con partecipazione in Raggruppamenti di
Impresa e Società Consortili
In questo caso si farà riferimento alla Società
partecipante al raggruppamento o alla Società Consortile.
Gli affidamenti nelle partecipate verranno considerati in percentuale
alla quota detenuta e la loro sommatoria con gli impieghi a
favore della partecipante dovrà rientrare nei limiti
di cui al precedente punto 2.2.
2.4 Affidamenti per cassa società singola
In ogni caso l’affidamento per cassa di cui al punto
2.1 non potrà eccedere la somma di cui alla riserva indivisibile
ex legge 904 maggiorata dell’utile d’esercizio destinato
a riserva, oltre al capitale sociale sottoscritto della Incoop.
Il Consiglio di Amministrazione, in casi eccezionali ed in presenza
di piani di ristrutturazione, rilancio e riorganizzazione approvati
dalle Assemblee delle società richiedenti, può
derogare fino al raggiungimento di una somma complessiva pari
ad un massimo di 2 volte l'importo di cui sopra definendo le
necessarie coperture da richiedere al socio.
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
IMPROPRIO CON I SOCI
Art. 1
Il Socio, all’atto dell’apertura del conto corrente
di corrispondenza, è tenuto a depositare le firme delle
persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la
Incoop, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà
loro accordate e la loro qualifica.
Le revoche e le modifiche delle facoltà e le cessazioni
di cariche non saranno opponibili alla Incoop finchè
questo non abbia ricevuto le relative comunicazioni a mezzo
lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente
necessario per provvedere ai conseguenti aggiornamenti.
Art. 2
L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali
notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della
Incoop, saranno fatti al Socio con pieno effetto all’indirizzo
indicato all’atto dell’apertura del conto oppure
fatto conoscere successivamente per iscritto.
Art. 3
Tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del
Socio, gli saranno accreditati in c/c.
L’importo degli assegni bancari, degli assegni circolari,
dei vaglia e ogni altro titolo di credito similare è
accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non
è disponibile prima che la Incoop ne abbia l’incasso.
La valuta applicata agli accrediti determina unicamente la decorrenza
degli interessi e non la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Incoop consentisse al Socio di disporre,
in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato
l’incasso, ciò non comporterà analoghe concessioni
per il futuro.
In caso di mancato incasso, la Incoop si riserva tutti i diritti
ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 C.C.,
nonchè la facoltà di effettuare, in qualsiasi
momento, l’addebito in conto.
Art. 4
Non sarà dato corso a prelievi di importi superiori
al saldo disponibile del conto.
Art. 5
Il tasso di interesse da corrispondersi ai Soci verrà
fissato dagli Organi della Incoop a ciò preposti in relazione
all’andamento del mercato monetario ed al raggiungimento
degli scopi sociali.
Art. 6
La Incoop comunicherà ai Soci le variazioni del tasso
di interesse con relativa data di decorrenza.
Art. 7
La capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi è
trimestrale. La capitalizzazione stessa avrà valuta il
primo giorno di ogni trimestre successivo.
Gli interessi sia attivi che passivi saranno calcolati considerando
l’anno di 365 giorni.
Art. 8
I versamenti ed i prelevamenti in c/c devono essere preavvertiti
con almeno 24 ore di anticipo sulla valuta richiesta e vanno
in seguito confermati a mezzo telefax o lettera firmata dalle
persone autorizzate (come da art. 1 del pres. regolamento).
Art. 9
Entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre la Incoop
comunicherà agli enti associati il saldo capitale risultante
alla fine del trimestre considerato e l’importo degli
interessi maturati.
Trascorsi 40 giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente
per l’inoltro) dalla data dell’invio degli estratti
conto senza che sia pervenuto alla Incoop per iscritto un reclamo
specificato, gli estratti conto si intenderanno senz’altro
approvati dal Socio con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi
che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni
o duplicazioni, il Socio deve proporre l’impugnazione,
sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dall’invio degli
estratti conto; la Incoop può ripetere quanto dovutogli
per le stesse causali e per indebiti entro il termine di prescrizione
ordinaria.
I libri e le scritture contabili della Incoop fanno piena prova
nei confronti dei Soci.
Art. 10
La modifica alle norme e condizioni tutte che regolano i rapporti
di conto corrente è deliberata dagli organi della Incoop
a ciò preposti.
Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Incoop
mediante invio, all’ultimo indirizzo indicato dal Socio,
dei Regolamenti appositamente aggiornati.
Le nuove norme e condizioni entreranno in vigore con la decorrenza
indicata nella delibera di modifica.
Art. 11
Le comunicazioni e gli ordini del Socio hanno corso a suo rischio,
per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardo
sia nella comunicazione stessa che nella successiva trasmissione.
La Incoop non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza
derivante da inesecuzione di ordini o di operazioni che sia
causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Incoop.
Art. 12
Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate
dalla Incoop per conto del Socio dovranno essere fatti dallo
stesso appena in possesso della comunicazione di esecuzione,
per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia
stato dato per lettera o telegramma.
Trascorso il tempo ordinariamente occorrente per la ricezione
della lettera o del telegramma di reclamo, l’operato della
Incoop si intenderà approvato.
Art. 13
E’ in facoltà della Incoop di assumere o meno
gli incarichi del Socio.
In assenza di istruzioni particolari del Socio, il sistema di
esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà
determinato dalla Incoop in relazione alle procedure utilizzate
nell’ambito della propria organizzazione.
Col valersi dei servizi della Incoop si intendono senz’altro
accettate dal Socio le norme e le condizioni da esso stabilite
per singoli servizi (come incasso effetti, incasso cedole e
titoli estratti, custodia o amministrazione titoli, compensazione
finanziaria).
Art. 14
Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Socio e la
Incoop in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni
altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è
esclusivamente quello nella cui giurisdizione trovasi la sede
della Incoop.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti e all’uso
della presente sono a carico del Socio.
Art. 15
Quando esistono tra la Incoop e il Socio più rapporti,
di qualsiasi genere o natura, ha luogo in ogni caso la compensazione
di legge ad ogni suo effetto.
La Incoop ha diritto di valersi della compensazione ancorchè
i crediti non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo
restando che dell’intervenuta compensazione la Incoop
darà prontamente comunicazione al Socio. |