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Statuto

STATUTO


TITOLO I

Art. 1
COSTITUZIONE

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione di: “INCOOP - Società Cooperativa ", in sigla “INCOOP Soc. Coop.”.
In tutti gli atti e nella corrispondenza della Cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il Registro delle imprese presso il quale la Cooperativa è registrata, il numero di registrazione e il numero dell’eventuale iscrizione presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2
SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Forlì all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell’art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell’organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle imprese; la decisione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci. Spetta invece all’Assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al comma 1.
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno essere istituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge.
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.


Art. 3
DURATA

La Cooperativa ha la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.


TITOLO II

Art. 4
SCOPO
La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo mutualistico che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata le migliori condizioni finanziarie ed economiche a favore degli enti soci.
La Cooperativa potrà svolgere esclusivamente attività finanziaria a favore degli associati.
La Cooperativa si propone di promuovere, collaborare, partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, favorendo la costituzione di nuove cooperative o società da esse partecipate, lo sviluppo e l’affermarsi delle attività aziendali delle imprese socie. Per ciò stesso la Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento.
Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 5
OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento agli interessi dei soci cooperatori, esclusa tassativamente l’attività bancaria e di raccolta del risparmio tra il pubblico, come disciplinato dal Decreto Legislativo n° 385 dell’1/9/93 articoli 10 e 11 e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi, potrà provvedere a:
1) effettuare attività di finanziamento sotto qualsiasi forma solamente nei confronti degli enti soci ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi;
2) favorire l’accesso al credito dei soci nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 385/93 e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi;
3) accettare dai soci depositi e prestiti nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 385/93 e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi;
4) assumere partecipazioni nel capitale di rischio ed erogare finanziamenti a fronte di piani di avviamento o di sviluppo dei soci, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 385/93 e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti attuativi;
5) elaborare studi di fattibilità, progetti di sviluppo, piani di investimento, nonché fornire l’assistenza necessaria per la loro realizzazione;
6) curare il coordinamento tecnico e finanziario dei soci, prestare ai medesimi l’assistenza finanziaria, anche nei rapporti con tutti gli Istituti Bancari ed altri Enti Finanziari per le operazioni di credito d’impianto e di esercizio;
7) espletare pratiche, della Cooperativa e dei soci, per ottenere contributi e facilitazioni dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Pubblici, dirette anche alle riduzioni di tassi di interesse;
8) stipulare convenzioni con una o più aziende di credito o con altri enti per la concessione di credito ai propri soci;
9) partecipare sotto qualsiasi forma ad enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, società, anche se non costituite in forma cooperativa, cui sia interessato il movimento cooperativo ed a società che, comunque, svolgono attività indirizzate ai fini sociali o di pubblico interesse generale;
10) assumere partecipazioni in Cooperative sociali;
11) coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le società partecipate;
12) custodire valori mobiliari ad eccezione di quelli oggetto di gestione patrimoniale ai sensi del D.Lgs. n. 415/96;
13) acquisire e vendere azioni, obbligazioni e quote sociali in genere; è comunque vietato l’esercizio di tale attività nei confronti del pubblico;
14) elaborare e gestire dati contabili e aziendali, per conto proprio e di terzi, oltre a servizi per l’impresa in genere;
15) gestire immobili ad uso funzionale;
16) attuare iniziative idonee a diffondere e rafforzare principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà economica e sociale tra i soci;
17) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori di cui al successivo art. 19, finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell’art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.
La Società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, industriali, locative, mobiliari ed immobiliari che abbiano attinenza anche indiretta con l'oggetto sociale e siano comunque utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della Cooperativa in conformità alle norme generali e a quelle in materia bancaria e creditizia in particolare.
La Cooperativa potrà concedere garanzie esclusivamente nel caso detta attività abbia carattere residuale e sia svolta in via strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Cooperativa può richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla regione e da Enti locali, oltre ai finanziamenti ed ai contributi disposti da Ministeri, da Enti e organismi pubblici, statali o parastatali o da privati.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.
La Cooperativa si propone altresì l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.


TITOLO III

Art. 6
SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori tutte le cooperative ed i loro consorzi a forma di cooperativa legalmente costituiti e le società, anche consortili, costituite in forma di società di capitali, controllate, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., dalle cooperative socie.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della Cooperativa.
L’ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
Non possono essere ammessi soci cooperatori coloro che esercitano una attività in concorrenza con quella della Cooperativa stessa.
Sono soci cooperatori coloro che:
1. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
2. partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.
I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.
Art. 7
PROCEDURE DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
a) la denominazione della società, la sede legale, l’oggetto sociale, il codice fiscale e il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale;
b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, entro i limiti di legge, e comunque non inferiore al minimo previsto dal presente Statuto;
c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
La domanda di ammissione deve essere corredata dei seguenti documenti:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
2) copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio;
3) estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;
4) documento attestante i requisiti di cui all’art. 6.
Tutti gli atti e i documenti da allegare devono essere dichiarati conformi all’originale dal Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Trascorso un mese dalla decorrenza di tali termini senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera diventerà inefficace.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 8
OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:
1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. ad utilizzare i servizi della Cooperativa in coerenza con la finalità mutualistica della stessa.
Art. 9
DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.


Art. 10
PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art. 11
RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio cooperatore nei casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e qualora il socio dimostri l’esistenza di ragioni obbiettive che gli impediscano di fruire dei servizi della Cooperativa.
In particolare può recedere il socio cooperatore:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
Inoltre ha diritto di recedere il socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
1. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
2. la trasformazione della Società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
6. le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
7. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto.
Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Cooperativa entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, delle categorie di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall' avveramento del fatto o dalla sua conoscenza da parte del socio.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all’autorità giudiziaria competente.
Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico instaurato dal socio con la Cooperativa.
Per i soci cooperatori non è ammesso il recesso parziale.

Art. 12
ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
b) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualunque altro titolo verso la Cooperativa;
c) che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
d) che svolga attività in concorrenza agli interessi sociali;
e) per il quale sia sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale;
f) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
i) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
j) che venga a trovarsi in stato di liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o altra procedura concorsuale.
Nel caso indicato dalla lettera b) l’esclusione non può essere deliberata prima che siano trascorsi due mesi dall’intimazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sempre che perduri lo stato di inadempienza.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all’autorità giudiziaria competente.

Art. 13
PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate all’autorità giudiziaria.
Art. 14
LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 18 (a titolo di ristorno) e 28 (rivalutazione ai sensi dell’articolo 7 della legge 59/92).
La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 18 (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato nel precedente art. 14.
Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Art. 16
RESPONSABILITA’ DEL SOCIO USCENTE

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

TITOLO IV

Art. 17
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

I rapporti economici con i soci sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.
Art. 18
RISTORNI

L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito Regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la quantità di interessi attivi complessivamente incassati e interessi passivi complessivamente corrisposti con specifico riferimento agli scambi mutualistici intrattenuti con i singoli soci.
L’Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
1. in forma liquida;
2. mediante l’emissione di nuove azioni di capitale;
3. mediante l’emissione di strumenti finanziari di cui all’art. 4 della L. 31/1/1992 n. 59.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.


TITOLO V

Art. 19
SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
Possono diventare soci sovventori della Cooperativa i soci cooperatori e le società aventi personalità giuridica che non hanno i requisiti per diventare soci cooperatori, queste ultime non possono intrattenere rapporti finanziari di qualsiasi tipo con la Cooperativa.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.
Art. 20
IMPUTAZIONE A CAPITALE

I conferimenti dei soci sovventori vanno a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico e alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al punto 17) del precedente art. 5.
I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta) ciascuna.
I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Art. 21
TRASFERIBILITA’ DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito; decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.
La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1.

Art. 22
EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni dei soci sovventori è deliberata dall’Assemblea straordinaria che, con apposito Regolamento, stabilisce anche l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 Cod. Civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.
Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.
A ciascun socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte fino ad un massimo di cinque.
I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
Ai soci sovventori può essere riservata la nomina di un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23
DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell’Assemblea straordinaria di cui all’articolo 22.
Qualora sia attribuito, il privilegio può essere corrisposto anche nel caso in cui l’Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.
A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci.
La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell’articolo 2514 C.C.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, secondo l’ordine dell’art. 44 del presente Statuto.
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta nel caso di cessione di tutte le loro azioni o alla scadenza dei fondi, fatto salvo il trasferimento ad altri fondi.
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo corrispondente al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, tenendo conto delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni.


Art. 24
DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Ciascun socio sovventore per poter esercitare il diritto di voto deve aver provveduto al deposito delle proprie azioni, presso la sede della Cooperativa, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.


TITOLO VI

Art. 25
PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00);
2. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all’articolo 5 del presente Statuto.
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all’articolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
c) dalla riserva straordinaria.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

Art. 26
CAPITALE SOCIALE

L’ammissione di nuovi soci non comporta modificazioni dell’Atto costitutivo.
Ciascun socio non può possedere un capitale sociale inferiore a n. 1 azione.
Se il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo e, nel caso di inerzia di quest’ultimo, il Collegio Sindacale, deve senza indugio convocare l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’Assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della Società, con le osservazioni del Collegio Sindacale. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Società durante gli otto giorni che precedono l’Assemblea, perché i soci possono prenderne visione. Nell’Assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’Assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Se, per le perdite, il capitale sociale viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare l’abbattimento del capitale stesso ed il contemporaneo aumento del medesimo.

Art. 27
CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

Le azioni sono sempre nominative.
Le azioni possono essere sottoposte a pegno o vincolo ed anche cedute, con effetto verso la Società, con l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà eventualmente indicare altri nominativi.
Nel caso di scioglimento di una persona giuridica o di un Ente socio cooperatore, cessano i rapporti sociali, per cui i suoi liquidatori hanno diritto di ottenere la restituzione delle azioni sottoscritte e versate nei modi e nei termini fissati dal presente Statuto.
La Società ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell’art. 2346, comma 1.

Art. 28
GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci cooperatori.
Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 C.C.
Nel bilancio dovranno essere inseriti, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545-sexies C.C.
Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della Società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, e finché sia approvato.
Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 C.C., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
1. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;
2. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 18;
5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia di requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 2514 C.C., ragguagliata al capitale effettivamente versato;
6. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo V del presente Statuto e, comunque, nei limiti e nella misura utili per il mantenimento dei requisiti di Cooperativa a Mutualità Prevalente;
7. la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904.
L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.
Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci cooperatori quando l’indebitamento della Cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

TITOLO VII

Art. 29
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l’Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’avviso è inviato per lettera raccomandata, anche a mano, o comunicazione via telefax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto almeno 8 giorni prima dell’adunanza.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di controllo, se quest’ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.


Art. 30
L’ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2) procede alla nomina degli amministratori all’eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei soci sovventori di cui al Titolo V e, in ogni caso, con modalità tali da consentire ai soci sovventori la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al Titolo V e alla relativa delibera di emissione;
3) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale o eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
4) determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;
5) delibera sull’eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’articolo 7;
6) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie;
7) delibera sulla responsabilità e giudica l’operato degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
8) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 18 del presente Statuto;
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci cooperatori o da soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un quinto dei voti spettanti alla loro categoria. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 31
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
1) sulle modificazioni dello Statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all’articolo 2514 del Codice Civile);
2) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
3) delibera le emissioni dei titoli dei soci sovventori stabilendo, anche mediante apposito Regolamento:
- gli importi complessivi;
- l’importo minimo dei conferimenti per ogni socio;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci sovventori, fermo restando quanto previsto all’art. 4, comma 6, L. 31 gennaio 1992 n. 59;
- l’eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui i soci sovventori possono esercitare il recesso dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dal Codice Civile;
- i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione in merito all’emissione ed al collocamento dei titoli, alla loro sottoscrizione ed all’ammissione dei sottoscrittori;
4) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 32
MODALITÀ DI COSTITUZIONE

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati
Tuttavia, per soppressione delle clausole mutualistiche, la liquidazione della Società, il cambiamento significativo dell’oggetto sociale, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all’estero l’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati.
Per la trasformazione ex art. 2545-decies l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della Cooperativa; quando i soci sono meno di 50 la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 di essi.
Per le votazioni si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, col sistema dell'alzata di mano.
L’intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla Società almeno tre giorni prima della data dell’Assemblea; in tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.
Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all’Assemblea.
Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.

Art. 33
DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci sovventori dai precedenti articoli 19 e seguenti del presente Statuto.
Ogni socio cooperatore, anche se sovventore, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell’ammontare del conferimento apportato fino ad un massimo di cinque voti, così come previsto al precedente art. 22.
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire in Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto dal rappresentante di un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun rappresentante può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’Assemblea, senza diritto di voto.
L’impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 34
PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal rappresentante di un socio designato dall’Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, tre scrutatori.
Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nonché dagli scrutatori se nominati.
Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.
Il verbale dell’Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell’Assemblea; l’identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato) e, su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.


Art. 35
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di consiglieri, che va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Salvo quanto previsto per i soci sovventori di cui al Titolo V del presente Statuto, l’amministrazione della Cooperativa può essere affidata solo a soggetti mandatari di persone giuridiche socie.
Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi.
Gli amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori potranno essere eletti per più mandati consecutivi entro i limiti di legge.
Inoltre ogni amministratore non può ricoprire contemporaneamente simile carica in più di 10 società di capitali, cooperative o consorzi.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest’ultimo ad esercitare le proprie competenze.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del Codice Civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.
Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.
Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società, eventualmente entro i limiti complessivi fissati dall’Assemblea.


Art. 36
COMPETENZA E RIUNIONI

II Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente Statuto all’Assemblea e salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:
a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e di liquidazione delle azioni possedute;
b) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e della sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o delle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies C.C.
Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni della determinazione assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci;
d) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
e) cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
f) redige i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi nonché la propria relazione al bilancio consuntivo;
g) stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; fra gli altri vende, acquista permuta beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
h) delibera la concessione di prestiti, mutui e anticipazioni in genere ai soci;
i) assume, nomina e licenzia il personale, ne fissa le mansioni, la retribuzione e la responsabilità;
j) conferisce procure speciali, nomina eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; nomina la direzione operativa generale o di settore; conferisce deleghe specifiche al personale dirigente definendone i limiti e i controlli, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
k) concorre a gare d’appalto per servizi inerenti all’attività sociale;
l) stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2389 del C.C.;
m) delibera l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
n) delibera di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in cooperative o consorzi, in società di capitali anche azionari e di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i dipendenti che vi dovranno partecipare;
o) compie, se consentito dalla legge, operazioni di cui all’art. 2522 del C.C.;
p) autorizza e compie ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito di diritto pubblico o privato, apre, utilizza ed estingue conti correnti anche allo scoperto e compie qualsiasi operazione bancaria, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cede, accetta, emette, gira, avalla, sconta, quietanza crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
q) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea generale dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 di consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un Segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del Segretario e da sottoscriversi dai medesimi. Nei casi previsti dall’art. 2365, 2° comma C.C., di cui all’art. 33 del presente Statuto, il verbale è redatto da un Notaio in applicazione dell’art. 2436 C.C.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le votazioni sono palesi.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione; in ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l’astensione dell’amministratore interessato.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.


Art. 37
SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c. 1 del Codice Civile, nell’ambito della medesima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale appartenevano i consiglieri da sostituire purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.


Art. 38
PRESIDENTE

II Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa.
Al Presidente, in particolare, competono:
- la rappresentanza attiva e passiva in giudizio davanti a qualsiasi autorità giuridica ed amministrativa in qualunque grado e giurisdizione;
- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- l’affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- gli adempimenti previsti dall’art. 2383, quarto comma, del Codice Civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei consiglieri e dall’articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci;
- la riscossione da pubbliche amministrazioni e da privati di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza liberatoria.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a soci e a dipendenti della Società.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.
Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell’assenza o impedimento del Presidente.

Art. 39
DIRETTORE GENERALE

Quando si ritenga opportuno per il migliore andamento della Società e sempre che le condizioni economiche della Società lo consentano il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina del Direttore Generale determinandone i compiti e la retribuzione.

Art. 40
COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all’art. 2543, co. 1, C.C. la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall’Assemblea. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare, in ordine di anzianità e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro dei Revisori presso il Ministero della Giustizia.
Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea.
I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 41
COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l’Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l’Assemblea qualora, nell’espletamento del suo incarico, ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell’apposito libro.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, C.C. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 42
CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
L’incarico di controllo contabile è conferito dall’Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato; l’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 bis, 3° comma, C.C., l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.


TITOLO VIII

Art. 43
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifìchi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i mandatari di società ed enti soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’ impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 44
MODALITÀ DI RIMBORSO

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell’ordine:
a) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
b) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;
c) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

Art. 45
DISPOSIZIONI GENERALI

Le clausole mutualistiche previste dall’art. 2514 per la qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente Statuto agli artt. 23 (diritti patrimoniali dei soci sovventori), 25 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 28 (approvazione bilancio e destinazione dell’utile) e 44 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
Per il concreto funzionamento della Cooperativa il Consiglio di Amministrazione. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la Cooperativa stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell’Atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi Regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica nonché le leggi speciali sulle società finanziarie.

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